PROTEZIONE CIVILE - RADIOCOMUCAZIONI IN EMERGENZA

 

DEFINIZIONE E SCOPI

L’organizzazione di Protezione Civile A.R.I. è la struttura organizzativa con la quale l’Associazione Radioamatori Italiani garantisce la partecipazione dei propri Soci alle attività della Protezione Civile Italiana, nel settore delle radiocomunicazioni di emergenza, sia in caso di calamità che in tutti gli altri casi previsti dalla legge 24.02.1992 n°225. La struttura garantisce inoltre le prove di sintonia tra le stazioni di radioamatori installate presso le Prefetture Italiane ed i Commissariati di Governo delle Regioni Autonome.

MODALITA

L’impiego dei radioamatori volontari avverrà in conformità agli impegni assunti dall’Associazione con il Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile dopo l’ emanazione della legge 24.07.1984 n° 363 nonché degli accordi che il Consiglio Direttivo andrà a stabilire con i competenti Ministeri. Tali accordi, che vincoleranno l’ intera struttura, saranno portati a conoscenza delle istanze periferiche con la massima sollecitudine onde siano immediatamente operativi.

COSTITUZIONE

L’organizzazione di Protezione Civile A.R.I. è costituita da Radioamatori Soci dell’A.R.I. dotati di preparazione specifica, attrezzati e coordinati sotto l’aspetto tecnico-operativo, in grado di realizzare ed attivare reti di comunicazione dei servizi esistenti. A tal fine adotterà procedure e normative tecniche unificate su tutto il territorio nazionale, in sintonia con le disposizioni della legge n° 225/92 e del relativo Regolamento di attuazione.

VOLONTARI

Indipendentemente dall’ obbligo sancito dal Decreto del 27.05.1974 (vigente nei confronti di tutti i titolari di licenza di radioamatore), la partecipazione dei Soci A.R.I. ha carattere esclusivamente volontario. I volontari sono però tenuti: •a presentare domanda scritta di adesione alle competenti istanze periferiche, se richiesto. •a dichiarare la propria disponibilità personale e di mezzi agli interventi in caso di necessità. •a partecipare alle attività di formazione e di addestramento organizzate dai vari livelli della struttura.

LIVELLI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI

L’organizzazione di Protezione Civile A.R.I. è strutturata secondo i seguenti livelli direzionali ed operativi: a) Nazionale: facente capo al Consiglio Direttivo A.R.I. b) Regionale: facente capo al Comitato Regionale territorialmente competente c) Provinciale: facente capo al Consiglio Direttivo della Sezione Capoluogo di Provincia d) Distrettuale: facente capo al Consiglio Direttivo della Sezione sede di Centro Operativo misto e) Locale: facente capo al Consiglio Direttivo di Sezione

LA DIREZIONE: PREROGATIVE E COMPITI

Il Presidente o delegato di ciascuna delle istanze territoriali precedentemente definite assume la Direzione politica ed organizzativa della struttura. Il Presidente o delegato: • intrattiene i rapporti con tutte le istituzioni pubbliche e private di pari livello territoriale. • rappresenta l’ A.R.I. nei Consigli, Comitati ed altre istanze direzionali e di coordinamento previste dalla legge n°225/92, dal relativo Regolamento di attuazione, da altre leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome. Il Presidente, per delibera del rispettivo Consiglio Direttivo, potrà delegare ad un Consigliere della propria struttura istituzionale le sue funzioni in materia di Protezione Civile.

LA STRUTTURA OPERATIVA

Il Presidente (o delegato) di ciascuna delle istanze territoriali precedentemente definite si avvarrà della collaborazione di Coordinatori Tecnici di sua fiducia che provvederanno all’organizzazione ed al coordinamento tecnico degli interventi. I Coordinatore tecnici partecipano ai lavori dei Comitati Tecnici ed operativi ai rispettivi livelli.

LE NORMATIVE

I Comitati Regionali A.R.I., nell’ambito della propria autonomia regolamentare e gestionale, provvederanno entro tre mesi all’emanazione dei Regolamenti e delle disposizioni operative di interesse di ciascuna Regione, con particolare attenzione: •all’applicazione degli accordi nazionali, •all’unificazione delle procedure operative, •alla peculiarità del proprio territorio. L’Unità di Protezione Civile dell’ A.R.I. costituirà elemento di contrattazione nei confronti delle Autorità e dei Pubblici Poteri (a tutti i livelli) per l’applicazione dei riconoscimenti e dei benefici.

testo tratto da “MANUALE PER I RADIOAMATORI DELL’ A.R.I. RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA REGIONE VENETO” di Vittorino Boaga I3BQC