A.R.I.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

COMITATO REGIONALE VENETO

Regolamento

 

Art. 1 - Atto Costitutivo

E' costituito, a norma degli art. 50-51-52-53-54-55-56 dello Statuto A.R.I., il Comitato Regionale Veneto (C.R.V.).
Fanno parte di diritto del C.R.V. tutte le Sezioni A.R.I. della regione del Veneto per il tramite dei loro Presidenti.

Art. 2 - Sede del Comitato Regionale

Il C.R.V. ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro-tempore il quale ne è anche il legale rappresentante. L’attività associativa o amministrativa del C.R.V. potrà essere decentrata, purché entro l’ambito regionale.

Entro quindici giorni dalle elezioni, il Presidente ha l’onere di comunicare alle sezioni A.R.I. ed alle Istituzioni pubbliche e private che si relazionano con il C.R.V. la nuova sede legale.

Art. 3 – Scopi del Comitato Regionale

Il Comitato Regionale Veneto oltre agli scopi indicati nell’art. 3 dello Statuto

Sociale e dagli art.2, 3, 4 e 6 del Regolamento di Attuazione:

  • è organo di rappresentanza delle Sezioni del Veneto;

  • promuove l’adesione all’A.R.I. dei Radioamatori del Veneto;

  • promuove d’intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell’Associazione e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni del Veneto.

Art. 4 - Organi del Comitato Regionale

Sono organi del Comitato Regionale:
a) l'Assemblea dei Rappresentanti delle Sezioni, b) il Consiglio Direttivo (C.D.),
c) il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti.

L’appartenenza agli organi di cui alle lettere b) e c) del Comitato regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, sia nazionale che di sezione.

Art. 5 – Assemblea

L’assemblea del C.R.V. è composta dai rappresentanti delle Sezioni del Veneto.
Rappresentante della Sezione è di norma il Presidente pro-tempore della Sezione stessa e alla stessa risponde e riferisce dei voti espressi in assemblea. Le Sezioni possono eleggere in assemblea un Rappresentante al CRV che coadiuva il Presidente.

Il Presidente della Sezione, in caso di impedimento, può delegare il Vicepresidente o un Socio effettivo della propria Sezione purché in regola con l’iscrizione per l’anno in cui si svolge l’assemblea. La delega deve essere scritta e fa parte degli allegati del verbale dell’assemblea.

I Rappresentanti di Sezione non hanno diritto a compenso alcuno.
I soci A.R.I. possono partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto e di parola. Il Collegio Sindacale ho l’obbligo di partecipare alle Assemblee del CRV nell’esercizio delle funzioni di competenza.
Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del C.R.V., con il solo parere consultivo, i Consiglieri e i Manager Nazionali, membri di altri Comitati Regionali nonché esperti esterni, quando ritenga utile il loro intervento in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 6 – Sedute ordinarie e straordinarie – Deliberazioni

Le Assemblee del C.R.V. possono essere ordinarie o straordinarie. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno nel periodo che va dal 1 febbraio al 31 marzo con almeno il seguente ordine del giorno:

a) Esame ed approvazione della relazione redatta dal C.D. ed illustrata dal Presidente sull’andamento del C.R.V.

b)  Lettura della relazione del Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti.

c)  Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente.

d)  Esame ed approvazione del Bilancio di previsione relativo all’esercizio in corso.

e)  Esame ed approvazione di qualsiasi argomento proposto dal C.D. dalle Sezioni o dal Presidente la cui richiesta di iscrizione all’Ordine del Giorno sia pervenuta con congruo anticipo (almeno 40 giorni).

f)  Approvazione del conto patrimoniale con allegato l’inventario del patrimonio

L’Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è convocata dal C.D. su richiesta del Presidente o del Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti. L’assemblea deve essere altresì convocata dal C.D. entro 30 giorni dalla richiesta di almeno un terzo delle Sezioni del Veneto per il tramite dei loro Rappresentanti. Trascorsi inutilmente i 30 giorni nei successivi 15 giorni provvederà alla convocazione il Collegio Sindacale. Trascorsi anche questi ulteriori 15 giorni i Rappresentanti delle Sezioni, con maggioranza semplice, provvederanno direttamente alla convocazione dell’Assemblea decidendone data e località.

Il Consiglio Direttivo fatto salvo quanto sopra disposto stabilisce di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinarie.
La sede e la data dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai Rappresentanti delle Sezioni almeno 20 giorni prima della data fissata dell'Assemblea.

La convocazione può essere effettuata anche con l’uso di mezzi telematici ed inviata all’indirizzo che le Sezioni avranno provveduto a comunicare tempestivamente al Segretario-tesoriere.
Eccezionalmente l’Assemblea Straordinaria può essere convocata telegraficamente o con mezzi telematici non oltre 5 giorni precedenti l’adunanza, in questo caso si deve dare atto della circostanza eccezionale che ha causato l’urgenza.

La documentazione pertinente all’Assemblea, qualora disponibile, deve essere allegata alla lettera di convocazione ovvero deve essere messa a disposizione dei componenti l’assemblea e delle sezioni almeno cinque giorni prima della seduta.

Le Assemblee, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del C.D. o dal Vicepresidente, ed in esse verbalizza il Segretario del C.R.V., ma l'Assemblea con voto preliminare, ha il diritto di scegliere quale Presidente e Segretario verbalizzante della seduta, qualsiasi Rappresentante di Sezione intervenuto. L’Assemblea del Comitato Regionale è deliberativa, in prima convocazione, solo se presenti i due terzi delle Sezioni (numero di Sezioni), il Presidente o il Vicepresidente. In seconda convocazione, l’Assemblea è deliberativa con qualsiasi numero di Sezioni presenti, in presenza del presidente o del Vice presidente. Con almeno il 50% più una delle Sezioni rappresentate, in assenza del Presidente o Vice Presidente.

Nel caso si debbano apportare modifiche al Regolamento del Comitato Regionale, è prescritta, sempre e in ogni caso, la presenza della maggioranza delle Sezioni e la rappresentanza della maggioranza dei Soci esistenti nella regione.

Le votazioni avvengono a maggioranza delle Sezioni presenti salvo nel caso di modifica del Regolamento ove è prescritta la doppia maggioranza delle Sezioni presenti e dei Soci da esse rappresentati.
Le delibere approvate dall’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci delle Sezioni del C.R.V. e per il C.D. del C.R.V. che ne deve curare l’attuazione.

Copia del verbale dell’Assemblea contenente per intero l’oggetto delle deliberazioni, il risultato delle votazioni, una sintesi degli interventi, che dia comunque atto delle posizioni espresse e delle dichiarazioni di voto, deve essere inviata alle Sezioni entro 30 giorni dalla chiusura dell’adunanza, letto ed approvato nell’Assemblea successiva.

Per particolari temi ed argomenti, laddove è necessario avere un parere preventivo ovvero un’urgente decisione dell’assemblea del CRV, sarà possibile prevedere forme di consultazione/deliberazione telematica che restituiscano i risultati in modo trasparente e visibile a tutte le sezioni.

L’istituzione di detta forma di consultazione/votazione è demandata ad una deliberazione quadro dell’Assemblea che darà atto chiaramente delle procedure da seguire affinché siano rispettate le norme del presente regolamento in merito alla validità delle deliberazioni.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del C.R.V. è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Tesoriere e da due Consiglieri. I cinque membri sono eletti a scrutinio segreto tra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota associativa ed in possesso di tutti i diritti sociali e con voto diretto dall’Assemblea del Comitato Regionale (1 scheda per Sezione presente).

Risultano eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti, a parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di permanenza nel sodalizio.
Dopo le votazioni i membri eletti al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riuniranno per l’elezione, nel proprio ambito, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Tesoriere.

Le cariche sono assolutamente non retribuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, opportunamente documentate.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di tre anni dall’elezione e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni od esonero di componenti il Consiglio Direttivo, per un massimo di due componenti, si procederà alla sostituzione per cooptazione dei primi non eletti, per un numero superiore si procederà a nuove elezioni.

I consiglieri cooptati durano nell’incarico sino al termine naturale del mandato in corso.
Il Consiglio Direttivo decade inoltre per la mancata approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio Consuntivo o Bilancio Preventivo da parte dell’Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo uscente sia per fine mandato che per decadenza per dimissioni, esonero, sfiducia, ovvero mancata approvazione di documentazione fondamentale (Bilancio consuntivo o previsionale) resta comunque in carica per il tempo necessario all’espletamento di nuove elezioni.
Le elezioni di fine mandato coincideranno con l'assemblea ordinaria del periodo; il Consiglio Direttivo gestirà le operazioni di voto sotto il controllo del Collegio Sindacale.
La convocazione dell'assemblea per il rinnovo cariche sociali dovute a decadenza e/o sfiducia sarà effettuata con modalità e termini già indicati nell'art. 6 del presente regolamento.
Il Collegio Sindacale gestirà direttamente le elezioni solo nel caso sia il Collegio Sindacale stesso ad indirle. Provvederà altrimenti a verificarne la regolarità, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato e sentito senza particolari formalità dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità. Le riunione del C.D. possono avvenire anche in via telematica.
Il Consiglio Direttivo attua le direttive dell’Assemblea alla quale risponde del proprio operato. Esercita inoltre, in via transitoria, eventuali funzioni delegategli dall’Assemblea e può sostituirsi a questa in caso d’urgenza. In tali eventualità le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo dovranno essere ratificate dall’Assemblea nella riunione successiva che dovrà essere convocata entro 60 giorni.
La richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci è deliberata esclusivamente dall’Assemblea, qualsiasi provvedimento in merito del CD è nullo di diritto.

IL PRESIDENTE:

-  è nominato all’interno del Consiglio Direttivo;

-  è il legale rappresentante del C.R.V.;

-  rappresenta il C.R.V. presso le autorità regionali della Pubblica  Amministrazione;

-  presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea se questa ritiene di non esercitare il diritto ad eleggere unpresidente temporaneo della seduta;

-  provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

-  convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;

-  esercita, in caso d’urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;

-  adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dell’Assemblea. Il VICE PRESIDENTE:

- è nominato all’interno del Consiglio Direttivo;

-  sostituisce Il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento;

-  assume la presidenza in caso di dimissioni del Presidente;

-  adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.

Il SEGRETARIO TESORIERE:

- è nominato all’interno del Consiglio Direttivo;

-  coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente dei quali attua le disposizioni;

- è segretario delle riunioni del C.D. e dell’Assemblea qualora questa ritenga di non esercitare il diritto alla nomina di un segretario verbalizzante temporaneo per la seduta, redige e conserva tutti i verbali in apposito registro e ne cura la spedizione alle Sezioni;

- tiene la corrispondenza del C.R.V.;

- tiene aggiornati i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa;

- in caso di vacanza della Vice Presidenza, per dimissioni del Vice Presidente e del Presidente, con slittamento degli incarichi, può assumere il ruolo di Vice Presidente.

Art. 8 – Mozione di sfiducia ed esonero del C.D. e del Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti

In qualsiasi momento e qualora vengano meno le motivazioni che hanno portato all’elezione del C.D. in carica, del Presidente, Vice presidente e del Segretario-tesoriere, nonché del Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti, l’assemblea del C.R.V. riunita in sessione Ordinaria o Straordinaria può approvare una mozione di sfiducia motivata tendente all’esonero anche di uno solo dei componenti dei suddetti organi ovvero di tutto il C.D. e di tutto il Collegio dei Sindaci-Revisori.

La mozione di sfiducia viene votata a scrutinio segreto, anche in seconda convocazione con le stesse modalità previste per l’elezione del C.D.
La deliberazione è immediatamente esecutiva, senza che vi sia di deliberare in merito all’urgenza e deve essere firmata e pubblicata immediatamente dopo la seduta che l’ha adottata.

Art. 9 – Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti, è formato da tre componenti, è eletto a scrutinio segreto e con voto diretto dall’Assemblea del Comitato Regionale (1 scheda per Sezione presente ed ogni sezione può votare solo per due candidati) contemporaneamente all’elezione del Consiglio Direttivo.

Risultano eletti i candidati che hanno preso il maggior numero di voti, a parità di voti sarà eletto il più anziano di appartenenza al sodalizio. Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti dura in carica tre anni e i componenti non sono più rieleggibili per il mandato successivo.

Sono eleggibili tutti i soci effettivi che rispondono ai requisiti dell’art. 6 dello Statuto Sociale ed iscritti alle sezioni della Regione Veneto in regola con il pagamento della quota sociale.
In caso di decadenza, il presidente del Comitato Regionale provvede alla surroga per cooptazione con il primo dei non eletti, fino ad un massimo di due componenti. In caso di impossibilità di surroga il Presidente del CRV indice nuove elezioni per un nuovo Collegio Sindacale. I nuovi eletti durano in carica

fino allo scadere del triennio già iniziato.

Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti:

- controlla ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita   associativa del Comitato Regionale;

-  vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti e dello Statuto;

-  effettua la verifica della contabilità fornita dalla segreteria;

-  provvede per iscritto a dare il parere al C.D. sui regolamenti di sezione;

-  ha facoltà di consultare, autonomamente, il Collegio dei Sindaci Nazionale.

-  esercita l’azione di controllo sullo svolgimento delle votazioni elettive;

- può partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo decade anche il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti. Il collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 10 – Incarichi Speciali

Il C.D. ha la facoltà di delegare ai soci della Regione specifiche mansioni o di creare Commissioni Consultive o Gruppi di Lavoro per ciascuno degli aspetti dell’attività associativa che riterrà opportuno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • regolamento ripetitori VHF-UHF-SHF

  • coordinamento delle trasmissioni digitali

  • difesa bande e servizio d’amatore

  • attività e programmi sociali nell’ambito della Regione

  • rapporti con le Amministrazioni Locali ed altre Associazioni

Il Presidente ha la facoltà di delegare un componente del C.D. per il coordinamento delle Radiocomunicazioni di Emergenza. Qualora nessun membro del Comitato Direttivo fosse disponibile è facoltà del Presidente delegare altro Socio Effettivo in regola con la quota associativa purché appartenente ad una Sezione del Veneto.

Alle riunioni delle Commissioni Consultive o dei Gruppi di Lavoro possono partecipare esperti invitati con le stesse modalità previste dall’art. 5. Gli incaricati, le Commissioni e i Gruppi svolgeranno i loro compiti nell’ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al C.D. del loro operato.

Il C.D. ha la facoltà, inoltre, di conferire incarichi manageriali ai propri componenti senza che ciò comporti la surroga del componente che ha ricevuto l’incarico.

Art. 11 – Sezioni

Almeno 20 soci effettivi o juniores, domiciliati nella stessa zona ed in regola con il pagamento delle quote sociali, possono riunirsi per fondare una Sezione.
I soci fondatori inoltreranno richiesta scritta al Presidente del Comitato Regionale con le generalità e la sezione attuale di appartenenza di tutti i richiedenti. La richiesta deve essere sottoscritta in originale da tutti i soci fondatori e deve contenere i seguenti allegati:

a) fotocopie dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i soci fondatori;

b) copia del regolamento di sezione
Il Consiglio direttivo del C.R.V., verificherà la liceità della
richiesta, del regolamento di sezione e la posizione associativa di ciascun richiedente, emetterà un parere che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione alla costituzione della Sezione, la quale successivamente provvederà ad eleggere il Presidente, il C.D. e il/i sindaco/i revisore/i.
Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato.
Unico organo autorizzato a dare l’autorizzazione è il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. I soci fondatori si intenderanno trasferiti d’ufficio dalla Sezione di origine alla sezione di nuova costituzione dalla data di autorizzazione e non potranno trasferirsi nuovamente ad altra sezione prima di tre anni dalla data del parere favorevole del Consiglio direttivo del C.R.V..
Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con lo Statuto Sociale né con i Regolamenti.
Il Regolamento di sezione deve essere trasmesso al C.R.V.. Il C.D. del C.R.V., esaminato il Regolamento, lo rende esecutivo con propria deliberazione, salvo emendamenti, affinché la Sezione possa essere operativa, sottoponendo la delibera a ratifica nella prima Assemblea utile del C.R.V..
Ogni Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo, un Sindaco o un Collegio Sindacale e avere un proprio domicilio legale. Ogni variazione di tali assetti dovrà essere comunicata al C.R.V. entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire:

a)  Di fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per comunicazione di cessazione di attività associativa;

b) Di diritto quando il numero dei soci effettivi e juniores componenti la Sezione scenderà sotto le 10 (dieci) unità. In tal caso i soci rimanenti verranno accorpati a sezioni limitrofe, sentite le loro preferenze. Il C.D. del C.R.V. accertata la diminuzione dei soci, delibera in merito entro il 30 aprile di ciascun anno.

c) Per gravi e comprovati motivi, in particolare per accertati senza ombra di dubbio e documentati comportamenti dei loro organi di governo lesivi dell’immagine e degli interessi e degli scopi del Sodalizio, dopo aver esperito le opportune verifiche, aver richiesto controdeduzioni al presidente di sezione e previa notifica al C.D.N. e al C.S.N. il C.D. può procedere allo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e, nei casi più gravi, della Sezione.

I debiti pregressi (patrimonio residuo), verrà ridistribuito tra le Sezioni che accolgono i soci, nei limiti della divisibilità in modo pro-quota considerando i soci effettivi e juniores in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in cui avviene lo scioglimento.
Qualora il patrimonio residuo fosse indivisibile si procederà all’alienazione dello stesso ed alla ridistribuzione del ricavato pro- quota tra le Sezioni, salvo diversi accordi tra le Sezioni beneficiarie o rinuncia.
Qualora la Sezione venga sciolta senza che alcun socio confluisca in altra Sezione (estinzione dei soci) il patrimonio residuo sarà incamerato dal Comitato Regionale Veneto.
Qualora i debiti contratti fossero superiori al patrimonio della Sezione in via di scioglimento la responsabilità su tali debiti ricade sugli Amministratori della Sezione secondo quando stabilito dal Codice Civile.

Art. 12 – Soci

I soci A.R.I. domiciliati nella regione del Veneto fanno parte di una sola Sezione della Regione. Di volta in volta saranno valutate richieste di singoli soci che chiederanno l’iscrizione in sezioni di altre regioni o appartenenti a sezioni di altre regioni che chiedano il trasferimento in Sezioni della regione Veneto.
La domanda d’ammissione al Sodalizio potrà essere inoltrata solo attraverso la Sezione competente per territorio (1), la quale sola sarà tenuta ad esprimere il parere richiesto dallo Statuto.
Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento di Attuazione dell'Associazione Radioamatori Italiani.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio del Comitato Regionale è composto da:

a) Materiali ed attrezzature acquistate con i fondi del Comitato Regionale

b) I finanziamenti di Enti o Istituzioni, donazioni o ristorni dalle Sezioni.

c) Eventuali eccedenze attive del bilancio destinate al patrimonio dall’assemblea.

Il patrimonio del Comitato Regionale è amministrato secondo le regole del “buon padre di famiglia”. Il patrimonio della Sezione in via di scioglimento, al netto di eventuali. In particolare è fatto obbligo a tutti i componenti del C.D. al termine del loro mandato (per qualsiasi motivo questo sia intervenuto) di fornire tutte le informazioni in proprio possesso al C.D. subentrante al fine di permettere una gestione del patrimonio stesso senza interruzioni o pregiudizio. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la richiesta di sanzioni a carico del Socio decisa dall’Assemblea che delibera a maggioranza delle Sezioni.
Il Comitato Regionale inserisce, qualora vi fossero adeguati fondi, all’interno del bilancio preventivo gli stanziamenti necessari alla manutenzione ordinaria ed agli oneri necessari per il corretto funzionamento dei beni di proprietà.
I beni di proprietà del Comitato Regionale (es. ponti radio) possono essere assegnati, sotto forma di comodato, in forma temporanea o definitiva, alle Sezioni che ne facciano richiesta qualora tale assegnazione non costituisca pregiudizio per un uso più diffuso del materiale stesso a beneficio delle altre Sezioni (es. automezzo).
E’ definita assegnazione temporanea l’assegnazione di un bene a scadenza non superiore a 365 giorni. E’ definita definitiva l’assegnazione di un bene a scadenza superiore a 365 giorni o senza scadenza.
Qualora il materiale sia assegnato in forma definitiva è facoltà del C.D. richiedere la restituzione del materiale stesso, per sopravvenute necessità, con un preavviso di almeno 30 giorni.
La Sezione assegnataria, in forma temporanea o definitiva, ha l’obbligo di usare correttamente i beni di proprietà del Comitato Regionale ed è responsabile della manutenzione ordinaria e del pagamento di tutte le spese vive derivanti dall’uso del bene (es. energia elettrica).
Salvo diversi accordi l’assegnazione definitiva comporta anche la presa in carico delle spese di straordinaria amministrazione.
Qualora la Sezione ottenga un beneficio economico dall’utilizzo del materiale del Comitato Regionale sarà facoltà del C.D. concordare con la Sezione un ristorno che potrà essere utilizzato per aumentare il patrimonio del Comitato Regionale o per effettuare interventi di straordinaria manutenzione sul materiale dello stesso.
Di tutti i beni appartenenti al patrimonio del C.R.V. è fatto un apposito inventario, a cura del segretario-tesoriere, che viene approvato annualmente dall’assemblea, a norma dell’art. 6, lett. F) del presente regolamento.

Art. 14 – Norme transitorie

Le Sezioni esistenti alla data d’entrata in vigore del presente Regolamento si considerano legalmente costituite e assolte da ogni obbligo costituzionale verso il Comitato Regionale, con l’obbligo di presentare le modifiche dei rispettivi regolamenti di Sezione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che recepiscano le modifiche introdotte dallo stesso.

 

Art. 15 – Interpretazione autentica

L’Assemblea è l’unica interprete del Regolamento. Nel caso di dubbi sulla interpretazione di norme del presente Regolamento, l’Assemblea decide l’interpretazione da dare alle norme controverse e delibera contestualmente l’eventuale modifica dell’articolo controverso al solo fine di renderne chiara l’interpretazione, con votazione palese nel corso della seduta ordinaria o straordinaria, a condizione che sia presente la maggioranza delle Sezioni e la rappresentanza della maggioranza dei Soci esistenti nella regione.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Presente Regolamento è approvato dall'Assemblea straordinaria riunitasi in Vicenza il 16 settembre 2012 e sostituisce il precedente approvato in Padova il 23 febbraio 1997.

(1) – Modifica deliberata nell’Assemblea tenutasi a Bassano il 17 novembre 2012